GERARCHIA DEI RIFIUTI
Tutti i materiali e i prodotti immessi sul mercato sono destinati, presto o tardi, a trasformarsi in rifiuti. Tutti i processi produttivi generano rifiuti. In natura non esiste il concetto di rifiuto ma solo di materia che si trasforma in modo ciclico.
Il problema dei rifiuti è correlato alla loro persistenza nell’ambiente, alla quantità in progressivo aumento, all’eterogeneità dei materiali che li compongono e, non ultimo, all’eventuale presenza di sostanze pericolose.
Per questo motivo la prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti deve essere affiancata alla differenziazione, al riciclo dei materiali e al recupero energetico di quelli non ulteriormente valorizzabili.
I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
La Comunità Europea ha stabilito attraverso Direttive Quadro (la più recente è la Direttiva 2008/98/CE) i principi cardine in materia di rifiuti. Quali ad esempio la definizione di rifiuto, di recupero e di smaltimento; ha previsto l’obbligo di autorizzazione per tutti i soggetti coinvolti nella gestione e quello di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull’ambiente e la salute umana, incentivando l’applicazione della “gerarchia dei rifiuti”, il rispetto del principio “chi inquina paga” e di responsabilità estesa del produttore.
Le Direttive Europee sui rifiuti sono state progressivamente recepite dagli Stati membri con normative nazionali che in Italia, allo stato attuale, sono rappresentate dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, comunemente definito testo unico ambientale.
Gerarchia dei rifiuti
La normativa comunitaria indica il seguente ordine di priorità delle azioni da applicarsi nella normativa e politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.
Il principio “chi inquina paga” e la responsabilità estesa del produttore
Il principio “chi inquina paga” è uno degli elementi fondanti delle politiche comunitarie in materia ambientale, come sancito dall’articolo 174 del trattato delle Comunità Europee. Coloro i quali sono all’origine di fenomeni di inquinamento o, in senso più ampio, di danni causati all’ambiente, devono farsi carico dei costi necessari ad evitare o riparare l’inquinamento o il danno.
In linea con tale principio è il concetto di responsabilità estesa del produttore (inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti), in base al quale gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative che includano l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività.
Questo coinvolgimento del produttore è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che consideri e faciliti l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno.
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