I Nuovi obblighi del preposto ex. legge 215/2021
La legge 215/2021 ha convertito il decreto legge 146/2021 che ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
Le principali novità
Tra le più importanti novità vi è l’introduzione della lettera b-bis relativa alla figura del preposto. Questo nuovo comma introduce l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”. Diventa quindi obbligatorio individuare formalmente un preposto. Il predetto obbligo vige anche in regime di appalto o subappalto in cui il nominativo del preposto dovrà essere comunicato al datore di lavoro committente in accordo al comma 8-bis dell’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). ” Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”
Inoltre il preposto assume anche nuovi ulteriori doveri:
- interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza;
- interrompere temporaneamente l’attività e segnalare al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
In caso di inadempienza delle norme di cui sopra, sono previste le nuove seguenti sanzioni:
- Sanzioni a carico del datore di lavoro e al dirigente, in assenza di individuazione del preposto: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
- Sanzioni assoggettate al preposto, in caso di mancata interruzione delle attività: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro;
- Sanzioni in caso di mancata indicazione al datore di lavoro committente del personale che svolge la funzione di preposto: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
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