I dubbi posti dalla Camera di Commercio di Modena
come abbiamo visto nell’articolo precedente, è stato introdotto, alla lettera b-bis del decreto 81/08 il nuovo obbligo da parte del datore di lavoro, di individuare un preposto “per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.”
questa modifica ha però fatto sorgere alcuni dubbi, ai quali è stata in parte data risposta tramite un interpello che la camera di commercio di Modena ha posto al ministero del lavoro.
l’interpello in questione verteva su questi quattro punti principali:
- l’obbligo di individuare un preposto è sempre applicabile?
- piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto devono provvedere all’individuazione?
- la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro?
- Deve comunque essere individuato un preposto qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività degli altri lavoratori.
La risposta della commissione:
La commissione ha risposto, tramite interpello n. 5/2023 che, dalla normativa sembra emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e quindi sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Si evince quindi che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio in quelle situazioni in cui, vista la modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, il datore di lavoro sovrintenda e vigili direttamente sull’attività lavorativa esercitando i poteri gerarchico funzionali che sono tipici della figura del preposto.
per quanto riguarda invece la figura del preposto di se stesso, la commissione ha ritenuto che detta figura non possa esistere, quindi, nel caso di impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.